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Il termine di 90 giorni per l’invio documentazione Enea decorre dal giorno del collaudo o altra documentazione idonea.

Per usufruire della detrazione Irpef del 50%, relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario fare l’invio della documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla dalla data di fine lavori, come previsto dal dm 19 febbraio 2007 e s.m.i.

La documentazione deve essere trasmessa per via telematica, attraverso l’apposito servizio web dell’Enea.

Molto spesso i contribuenti hanno dubbi in merito al conteggio dei 90 giorni; al riguardo, viene posta all’Agenzia delle Entrate la seguente domanda:

Il termine di 90 giorni per inviare la documentazione all’Enea decorre dalla chiusura del cantiere o dalla data di effettuazione del pagamento?

I chiarimenti della rivista Fiscoggi
Fiscoggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito utili chiarimenti sulla decorrenza del termine di 90 giorni per l’invio documentazione Enea.

I 90 giorni di tempo per l’invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori. Non occorre assolutamente far riferimento al momento dell’effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3).

Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, ad esempio la sostituzione di finestre comprensive di infissi, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.

Infine, non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010).

In definitiva, la data di fine lavori coincide con la data del collaudo o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto firmata dall’installatore; non è rilevante il momento di effettuazione dei pagamenti.

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