Dal punto di vista termico, gli infissi costituiscono un punto debole della nostra casa. Proprio per questo motivo, godono degli incentivi dell’Agenzia delle Entrate.
Addirittura, la spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi può essere detratta dalle tasse future attraverso differenti bonus: Ecobonus al 50%, Bonus Casa sempre al 50% e addirittura il Superbonus al 110% (o 90%, 70% e 65%). La spesa può essere detratta dalle tasse future, oppure ceduta a banche o imprese in cambio di liquidità immediata.
Ecobonus infissi al 50%
Nel caso di Ecobonus ordinario, la percentuale di spesa sostenuta da poter portare in detrazione è pari al 50%, per un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Alla detrazione massima di 60.000 € corrisponde una spesa massima detraibile di 120.000 €.
Il 50% della spesa ti verrà restituita in 10 anni, in quote uguali, tramite detrazioni sulle tasse future.
Facciamo un esempio. Immagina di vivere in una villa e di spendere 110.000 € per l’acquisto di infissi e persiane. L’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50% di 110.000 € in dieci anni, pari a 55.000 €, scalandotelo dalle tasse future. In pratica, pagheresti 5.500 € di tasse in meno ogni anno per dieci anni. Qualora pagassi meno di 5.500 € di tasse all’anno, perderesti la quota in eccesso.
Possono accedere tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Requisiti di accesso
Le regole sono poche e chiare:
-
-
-
l’edificio su cui si monterà il nuovo infisso, alla data d’inizio dei lavori, dovrà essere “esistente”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
-
l’immobile deve essere dotato di “impianto termico”;
-
l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Deve trattarsi di una sostituzione! Non sono ammessi nuovi fori;
-
l’infisso interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Non rientra nell’incentico, ad esempio, l’acquisto di una finestra installata in garage o in cantina;
-
i valori di trasmittanza termica finale (Uw) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nell’allegato E del Decreto requisiti del 6 agosto 2020. Inoltre, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro);
-
potrebbe essere necessaria la congruità dei prezzi e quindi il confronto tra i prezzi applicati dall’impresa e il prezzario DEI o regionale e il visto di conformità da parte di un CAF/commercialista. Scopri quando: obbligo di visto e obbligo di congruità. Nel caso optassi per la semplice detrazione dalle tasse, al posto della congruità e del visto, è sufficiente una semplice dichiarazione sul rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I da parte dell’installatore.In particolare, il costo della fornitura dell’infisso non deve superare i 660 € al mq, oppure i 780 € al mq se incluso di oscurante (tapparella o persiana), nel caso in cui tu viva in zona A, B o C. Mentre se vivi in zona D, E o F, il costo della fornitura non deve superare i i 780 €, oppure i 900 € al mq se incluso di oscurante. Il costo è da intendersi al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari;
-
-
-
infine, bisogna redigere l’APE solo nel caso di interventi condominiali.
Tra le spese che possono essere portate in detrazione abbiamo:
-
-
-
fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati. Ovviamente, ricadono nel beneficio anche i lucernari;
-
fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare anche l’apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici;
-
coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
-
prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso dove richiesto, l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E., la direzione dei lavori, invio pratica Enea etc.).
Sono escluse dall’agevolazione le zanzariere.
Inoltre, molti lettori mi chiedono quali sono:
Adempimenti e documenti da conservare
Questo paragrafo è fondamentale se non vuoi perdere il beneficio.
Sappi che, entro 90 giorni dalla fine lavori, dovrai inviare la comunicazione del rispetto dei requisiti all’Enea, tramite il seguente portale: https://detrazionifiscali.enea.it/ . Nel caso della singola unità immobiliare, e cioè univocamente definita al Catasto, potrai inviare la comunicazione in prima persona, in qualità di soggetto beneficiario. Dopo aver inviato la comunicazione, ti verrà fornito un riepilogo che dovrai firmare e conservare. Alla pratica ti verrà associato un codice CPID.
Questo documento dovrai esibirlo in caso di controlli, insieme a:
-
-
-
dichiarazione del fornitore/assemblatore/installatore del rispetto dei requisiti di legge;
-
dichiarazione del rispetto dei massimali di costo di cui all’allegato I del decreto 6 agosto 2020 firmato dal produttore o dall’installatore o congruità dei prezzi;
-
visto di conformità, quando previsto;
-
schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
-
fatture e ricevute di pagamento. Ricorda che i pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico parlante;
Le documentazioni raccolte, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, qualora non si optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura, andranno consegnate anche al proprio consulente fiscale/ CAF entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, per i 10 anni successivi a quello dell’intervento.
Quando posso detrarre le finestre sfruttando il bonus ristrutturazione /casa al 50%?
In alternativa all’Ecobonus al 50%, potresti portare in detrazione l’acquisto degli infissi anche tramite il bonus casa, sempre al 50%.
Difatti, all’interno della guida dell’Agenzia delle Entrate, la “sostituzione degli infissi esterni o serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso” viene inclusa tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Le opere di manutenzione straordinaria permettono l’accesso al bonus ristrutturazione.
Ne segue che, la sostituzione degli infissi modificando il materiale o la tipologia di infisso, ricade nel bonus ristrutturazione al 50%. Di conseguenza, potrai sfruttare anche il bonus mobili.
Per modifica della tipologia di infisso si intende: differente modalità di apertura (a battente, a vasistas, a bilico, saliscendi, scorrevole o a libro), diverso numero di ante e/o isolamento termico (vetro singolo, doppio, triplo vetro, a bassa remissività etc.).
Viceversa, se dovessi installare un infisso con le medesime caratteristiche, quest’ultimo non ricadrebbe nell’incentivo a meno che tu non optassi per l’Ecobonus sopra descritto.
Molto importante! Qualora dovessi ampliare la dimensione della finestra o creare nuovi fori, sia per porte-finestre che per finestre, potrai comunque sfruttare il bonus casa al 50%. A differenza dell’Ecobonus e del Superbonus che riguarda la sola sostituzione dell’infisso.
Ristrutturazione o Ecobonus? Quando conviene uno e quando l’altro?
L’aliquota della detrazione è la medesima: 50%. E quindi? Quando optare per uno o per l’atro incentivo?
Io approfitterei del bonus ristrutturazione nel caso in cui:
-
-
-
dovessi ampliare o realizzare un nuovo infisso;
-
volessi detrarre anche il costo delle zanzariere;
-
non volessi infissi molto performanti (ti ricordo che per aderire all’Ecobonus occorre rispettare valori di performance termiche molto alti) e quindi più economici;
-
volessi sfruttare il bonus mobili.
Quando posso portare in detrazione gli infissi al 110%?
Passiamo all’incentivo più ghiotto, ma anche più “complicato” da ottenere.
Difatti, per poter rientrare nel Superbonus non basta sostituire gli infissi, ma occorre realizzare un intervento trainante: cappotto termico o sostituzione del generatore dell’impianto, oltre ad aumentare di due classi l’Attestato di Prestazione Energetica APE.
Ampliamenti, spostamenti e variazioni dimensionali degli infissi.
Finalmente, la risposta n. 524/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza circa la possibilità o meno di portare in detrazione, tramite Ecobonus o Superbonus 110%, gli infissi ampliati, spostati o ridotti in dimensione.
Secondo l’Agenzia:
“..è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”
All’interno della risposta, l’Ente permette l’accesso alla detrazione anche nel caso di variazione della posizione e delle dimensioni dell’infisso, purchè non si aumenti la superficie vetrata totale dell’immobile. Quindi, introduce un nuovo concetto: la superficie totale degli infissi pre e post intervento. Non occorre considerare l’incremento della superficie del singolo infissi, bensì di tutti. Qualora volessi aumentare la superficie di una finestra, per poter detrarre l’acquisto dell’infisso come Ecobonus o Superbonus, dovresti ridurre o tamponare il foro di un altro infisso.
Resta escluso dal beneficio l’acquisto di infissi installati su nuovi fori.
Discorso a parte per la demolizione e ricostruzione, dove possono sono previsti cambiamenti delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento.
Sconto in fattura e cessione del credito.
Anche per il bonus infissi è possibile sfruttare la cessione del credito o lo sconto in fattura. In questi casi occorre il visto di conformità e la congruità dei prezzi. Per approfondire i due concetti, ti consiglio gli articoli su: cessione del credito e sconto in fattura. Ti ricordo che, con il decreto-legge 11/2023, potrai beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito solo qualora avessi già avviato l’iter autorizzativo comunale (CILAS, CILA, SCIA o Permesso di costruire) prima del 17 febbraio 2023.
Top